T.A.R. Veneto, Sezione II, 30 settembre 2009
Autore: francesco - Pubblicato il 16 ottobre 2009
[A] Sulla diversa rilevanza giuridica, anche ai fini del decorso del termine di impugnazione, dell’espressione “pubblicazione” della licenza edilizia, precedentemente utilizzata dalla legge 1150 del 1942, rispetto all’espressione “dare notizia al pubblico” dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire impiegata dal D.P.R. 380 del 2001. [B] Sull’art. 11 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 secondo il quale “il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa”. [C] Sulla richiesta di volturazione della pratica edilizia e sulla necessità o meno di equipararla ad nuova domanda
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